L’Italia può estradare un cittadino italiano?
Di norma no: l’art. 26 Cost. vieta l’estradizione del cittadino italiano, salvo convenzione internazionale espressa. Nel contesto del MAE, la consegna è ammessa verso altri Stati UE a condizione che la pena, in caso di condanna definitiva, sia scontata in Italia (art. 18-bis L. 69/2005). Fuori dallo spazio europeo, il rifiuto rimane la regola. In tal caso si applica il principio aut dedere aut judicare: l’Italia è tenuta a procedere penalmente sul proprio territorio per lo stesso fatto contestato all’estero.
Come funziona in concreto la consegna condizionata nel MAE
L’articolo 18-bis della L. 69/2005 prevede che, quando il MAE riguarda un cittadino italiano o un residente legale e continuativo in Italia, la Corte d’Appello subordini la consegna alla condizione che, in caso di condanna definitiva nello Stato emittente, la persona venga rinviata in Italia per scontare la pena. Questo meccanismo consente allo Stato emittente di celebrare il processo, ma riserva all’Italia l’esecuzione della sanzione penale, garantendo così un collegamento con l’ambiente familiare e sociale del condannato durante la fase esecutiva. La condizione va accertata e imposta dalla Corte d’Appello già in sede di decisione sulla consegna, e la sua violazione da parte dello Stato emittente può successivamente rilevare in sede di ulteriori rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due Paesi.
Le convenzioni che fanno eccezione al divieto costituzionale
L’articolo 26 della Costituzione ammette l’estradizione del cittadino nei soli casi espressamente previsti da convenzioni internazionali, e il MAE costituisce oggi l’eccezione più rilevante nella prassi, in quanto la Decisione Quadro 2002/584/GAI ha eliminato, tra gli Stati membri dell’Unione, il tradizionale motivo di rifiuto legato alla nazionalità della persona ricercata, sostituendolo con la condizione della restituzione per l’esecuzione della pena appena descritta. Al di fuori dell’ambito UE, alcuni trattati bilaterali più risalenti prevedevano in astratto la possibilità di estradare cittadini a determinate condizioni, ma nella prassi applicativa italiana il rifiuto per gli Stati extraeuropei resta l’orientamento nettamente prevalente.
L’obbligo di procedere penalmente in Italia
Quando la richiesta di estradizione viene rifiutata in ragione della cittadinanza italiana della persona ricercata, il principio aut dedere aut judicare, recepito nei principali trattati bilaterali sottoscritti dall’Italia, impone alle autorità italiane di avviare un procedimento penale autonomo per gli stessi fatti, utilizzando la documentazione e gli elementi di prova trasmessi dallo Stato richiedente. Questo obbligo presuppone che il fatto contestato costituisca reato anche secondo la legge italiana, in applicazione del principio di doppia incriminazione, e che sussista una delle condizioni di giurisdizione previste dal codice penale italiano per procedere nei confronti di un fatto commesso all’estero, come la presenza della persona sul territorio nazionale o una specifica richiesta del Ministro della Giustizia nei casi in cui la legge la richieda.