L’Italia estrada verso paesi con la pena di morte?
No, in via di principio. L’art. 27 Cost. e gli obblighi CEDU impediscono la consegna quando esiste un rischio reale di applicazione della pena capitale. La concessione dell’estradizione è subordinata a garanzie diplomatiche formali e vincolanti che escludano tale rischio nel caso specifico. Anche in presenza di assicurazioni ufficiali, la Corte d’Appello e la Cassazione ne valutano l’effettività concreta. La CEDU ha bloccato diverse estradizioni su questo presupposto, applicando il divieto assoluto di cui all’art. 3 della Convenzione (v. Soering c. Regno Unito, 1989).